Si possono testare sugli animali gli ingredienti usati nei cosmetici?
La legge è estremamente chiara: già a partire da marzo 2009 sono stati vietati in tutta l’Unione europea la maggior parte dei test su animali per gli ingredienti cosmetici. Il divieto per i prodotti finiti era in vigore dal 2004, anche se l’industria cosmetica non li utilizzava già da tempo.
Nel marzo 2013 è scattato in tutti i paesi comunitari il divieto finale e assoluto di vendere prodotti finiti che contengono ingredienti testati su animali con qualsiasi tipo di test per scopi cosmetici.
Le dichiarazioni “non testato su animali” o similari possono essere d’aiuto per il consumatore?
La normativa europea prevede che la Persona Responsabile possa indicare sulla confezione o sulla pubblicità del prodotto che quest’ultimo è stato sviluppato senza fare ricorso alla sperimentazione animale solo a condizione che il fabbricante e i suoi fornitori non abbiano effettuato o commissionato sperimentazioni animali sul prodotto cosmetico finito, sul suo prototipo, né su alcun suo ingrediente e che non abbiano usato ingredienti sottoposti da terzi a sperimentazioni animali al fine di ottenere nuovi prodotti cosmetici. Tuttavia, essendo tutto ciò già esplicitamente vietato dalla stessa normativa, queste dichiarazioni non forniscono elementi utili ai consumatori per compiere una scelta informata. Per questo il Regolamento europeo 655/2023 ne impedisce di fatto l’uso.
Oggi, dunque, ancor di più dopo il bando totale introdotto dalla UE da marzo 2013, la scritta “non testato su animali” sui cosmetici non ha più alcun senso: tutti i prodotti e gli ingredienti utilizzati nei cosmetici non possono infatti essere testati sugli animali.
La realtà è che la sicurezza di praticamente tutti gli ingredienti presenti nei prodotti cosmetici – inclusi quelli che si dichiarano “cruelty free” – nei fatti è assicurata attraverso l’impiego di dati che sono stati in precedenza ottenuti da animali. Se qualcuno in passato non avesse realizzato i test di sicurezza obbligatori, non sarebbero disponibili ingredienti per i cosmetici, anche per quelli che si definiscono “cruelty free”.
I test alternativi messi a punto in questi anni non prevedono alcun uso di animali?
Proprio così. I cinque test alternativi usati oggi in campo cosmetico sono tutti test di replacement, ossia di totale sostituzione dei test sugli animali.
In genere, per mettere a punto dei metodi alternativi si lavora su tre aree, le cosiddette “tre R”: reduction, refinement e replacement (riduzione, perfezionamento, sostituzione). Nel primo caso, si cerca di limitare il numero di animali impiegati per dimostrare le proprietà di una sostanza. Nel secondo caso, si punta a una riduzione dello stress e del dolore che i test implicano per gli animali. Nel terzo caso si creano test completamente diversi e alternativi all’uso degli animali.
Ebbene, la legge ha stabilito che in cosmetica si può procedere solamente in quest’ultima direzione.
Quali sono le principali differenze fra i divieti del marzo 2009 e quelli del marzo 2013?
Dopo l’11 marzo 2009 sono stati vietati nell’Unione europea i test su animali per scopi cosmetici, ad eccezione dei test concernenti la tossicità da uso ripetuto, la tossicità riproduttiva e la tossicocinetica. Da marzo 2013 è entrato in vigore il divieto per gli esperimenti concernenti anche queste tipologie di test (tossicità da uso ripetuto, tossicità riproduttiva e tossicocinetica). Inoltre, da marzo 2013 è vietata la vendita di prodotti o ingredienti testati su animali, dopo questa data, per scopi cosmetici.
Come si può assicurare la sicurezza dei prodotti dopo l’entrata in vigore del divieto assoluto di commercializzare cosmetici contenenti ingredienti testati su animali?
L’industria cosmetica è in grado di garantire la sicurezza dei prodotti impiegando le informazioni già esistenti sugli ingredienti e, laddove necessario, impiegando i metodi alternativi attualmente disponibili. Tuttavia, in presenza del divieto assoluto di verificare la sicurezza di nuovi ingredienti cosmetici attraverso test che prevedano l’uso di animali e in assenza di sufficienti metodi alternativi validati, è molto difficile sviluppare nuovi ingredienti specifici per il mercato europeo.
Il divieto di ricorrere a test animali è valido anche fuori dall’Unione europea?
No, la norma è applicabile attualmente solo nell’Unione europea. Ricordiamo, però, che sono da anni in atto attività di cooperazione scientifica congiunte fra UE, USA e Giappone nella ricerca e convalida di test alternativi.