Come tutti i cosmetici anche le fragranze sono regolate da norme specifiche che ne garantiscono so la loro sicurezza. Il profumo è infatti un prodotto cosmetico come definito dal Regolamento (CE) n. 1223/2009 ed è quindi soggetto a tutta una serie di obblighi relativi al contenuto, all’imballo in cui viene posto in commercio, alla documentazione che deve essere disponibile alle Autorità sotto forma di Product Information File (PIF). Il Regolamento (CE) n. 1223/2009 inoltre prevede per la Persona Responsabile l’obbligo di dichiarare nella lista ingredienti 26 ingredienti delle composizioni profumanti se la loro concentrazione supera detereminati valori.
Altre garanzie sulla sicurezza del profumo derivano dal codice e dagli standard IFRA (International Fragrance Association), cui i profumieri aderenti devono conformarsi: ad esempio nel codice IFRA viene stabilita la massima quantità ammissbile in un cosmetico per un determinato componente).
Un altro documento fondamentale per la sicurezza del profumo è la FSE (Fragrance Safety Evaluation), introdotta nel 1997 con la VI modifica alla direttiva 76/768. La FSE è lo strumento principale di cui dispone il valutatore della sicurezza per poter valutare il profilo tossicologico della fragranza stessa, costituisce quindi una parte essenziale del PIF.